Videoterminali, requisiti dei locali di lavoro e ruolo dell’RLS: due nuovi interpelli del Ministero del Lavoro
La Commissione per gli interpelli ha pubblicato due nuove risposte in merito alla definizione di videterminalista e di luogo di lavoro e sulla compatibilità del ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza con quello di Coordinatore per la sicurezza.
Il primo aspetto riguarda la qualifica di videoterminalista, e la Commissione rammenta che rientra nel Titolo VII il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le pause previste dall’art. 175 e che, quando questi presupposti ricorrono, la disciplina si applica indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla natura delle immagini visualizzate, comprendendo quindi non solo la normale attività d’ufficio ma anche quella degli addetti ai monitor di videosorveglianza, di controllo impianti o di gestione logistica, con tutto ciò che ne consegue in termini di valutazione del rischio, pause, ergonomia della postazione e sorveglianza sanitaria.
Il secondo aspetto riguarda i locali che ospitano postazioni di controllo; anche qui la Commissione ricorda che sono a tutti gli effetti luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 62, e devono quindi rispettare il Titolo II e l’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 per altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima. Restano applicabili le previsioni dei punti 1.2.4 e 1.2.5 dell’Allegato IV.
Il secondo interpello riguarda se lo stesso lavoratore dipendente possa essere contemporaneamente Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP). La norma prevede espressamente solo l’incompatibilità tra RLS e RSPP o ASPP (art. 50, comma 7).
La Commissione ritiene che, pur in assenza di un divieto esplicito, l’incompatibilità sussista nel caso in cui la società operi direttamente in cantiere, durante la fase esecutiva, con propri lavoratori. In quella situazione l’RLS rappresenterebbe anche i lavoratori presenti in cantiere e si troverebbe a valutare scelte che egli stesso ha compiuto come progettista della sicurezza. A sostegno, la Commissione richiama l’art. 100, comma 4, che obbliga il datore di lavoro dell’impresa esecutrice a consegnare al RLS copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori: una norma che presuppone una chiara distinzione tra chi redige il PSC e chi viene consultato su di esso. Il cumulo degli incarichi comprometterebbe l’autonomia di giudizio, l’indipendenza e l’imparzialità del rappresentante.
