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Nota INL del 27 ottobre 2026 sulla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota prot. n. 2377 del 27 ottobre 2026, ha fornito al personale ispettivo indicazioni operative in materia di formazione dei lavoratori, alla luce delle novità introdotte dall’Accordo Stato – Regioni del 17 aprile 2025.

La nota ricorda che, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, la formazione deve essere erogata al momento della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione. Il nuovo Accordo ha eliminato la disposizione del precedente Accordo del 2011 che consentiva di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione, spesso interpretata come possibilità di rinviarne l’avvio.

Di conseguenza, in caso di sospensione dell’attività per lavoro irregolare, ai fini della revoca del provvedimento è sufficiente che la formazione sia programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile, mentre nel verbale di prescrizione gli ispettori fisseranno un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per la frequenza dei corsi, senza più alcun riferimento ai 60 giorni.

Per le imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, l’art. 1-bis del D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, consente di concludere la formazione e l’eventuale addestramento specifico entro 30 giorni dall’assunzione. L’Ispettorato chiarisce che la deroga riguarda solo il termine di conclusione: il percorso formativo deve comunque essere avviato al momento dell’assunzione, mentre il lavoratore può essere adibito all’attività prima del suo completamento.

Nei controlli effettuati entro i 30 giorni, se non sono disponibili gli attestati, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver avviato il percorso formativo, ad esempio con:

– la richiesta di prenotazione dei corsi al soggetto formatore, inviata tramite PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa;

– la richiesta di collaborazione a un organismo paritetico;

– i contatti con il docente, nel caso in cui il datore di lavoro organizzi direttamente i corsi;

– il confronto con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sull’organizzazione dei corsi.

In assenza di tale documentazione verrà contestata la violazione dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, con prescrizione di concludere la formazione nel tempo tecnicamente necessario e comunque entro 30 giorni dall’assunzione; per i contratti di durata inferiore, entro tempi coerenti con la durata del rapporto di lavoro.

Resta in ogni caso fermo l’obbligo di informare i lavoratori, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008, prima di adibirli all’attività lavorativa.