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Appalto di servizi e somministrazione di manodopera
(del 28 03 2018)

Accade spesso che nelle aziende operino lavoratori di aziende esterne attraverso contratti di appalto, per i quali è previsto e necessario attivare le procedure di coordinamento dettagliatamente disciplinate dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

In merito, una recente sentenza del Consiglio di Stato fa il punto sulla differenza tra appalto di servizi e somministrazione di lavoro, attività riservata alle Agenzie per il lavoro iscritte nell’apposito Albo presso il Ministero del Lavoro.

In particolare,  gli indici che denotano un appalto di servizi non genuino sono i seguenti:

a)      la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;

b)      l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente;

c)       l’identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;

d)      la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento dell’attività;

e)      l’organizzazione da parte del committente delle attività dei dipendenti dell’appaltatore.

Peraltro, si rammenta che ai fini della sicurezza per i lavori in appalto è necessario attivare il coordinamento tra i datori di lavoro, mentre in caso di somministrazione “l’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”, cambiando quindi radicalmente il contenuto dell’obbligazione di sicurezza a carico del datore di lavoro.



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