
Prevenzione incendi negli edifici delle universita' | |
(del
15 09 2025)
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Con decreto del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2025 sono stati stabiliti i termini differenziati per l’adeguamento ai requisiti di prevenzione incendi per i locali e le strutture dell’università e delle istruzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che deve essere completata entro il 31 dicembre 2027, data entro la quale deve essere presentata al competente Comando dei Vigili del Fuoco la SCIA, attestate il completo adeguamento alle disposizioni di legge. Sino al completamento delle prescrizioni, i responsabili delle attività sono tenuti comunque ad adottare idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi. A titolo indicativo, alcune delle principali misure da adottare sono le seguenti: a) limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture; b) eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste; c) garantire che l’affollamento dell’attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l’affollamento presente; d) pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile dell’attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali; e) potenziare il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività; tali addetti antincendio, svolgono controlli preventivi e vigilano sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi di personale esterno non dipendente. Nel caso di affidamento in appalto del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori economici con comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; f) assicurare ai lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di formazione antincendio tipo 3-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021 ed il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512; g) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività; h) effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all'anno, in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi; i) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all'interno delle attività. L’attuazione delle misure di cui alla lettera d) ed h) deve essere riportata nel registro dei controlli periodici. | |
