L’Ispettorato del Lavoro ha pubblicato la nota 5945 dell’8 luglio 2025 relativamente ai controlli sulla corretta applicazione dell’articolo 65 del Testo Unico, relativamente alla possibilità di adibire lavorazioni in locali chiusi sotterranei e semisotterranei, introdotta, come noto, dalla legge 203/2024. Nel documento, premesso che la nuova formulazione dell’articolo stabilisce che l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei è consentito quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti dell’allegato IV e le idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima, si forniscono una serie di indicazioni qualora, nel corso dell’attività di vigilanza, emerga che alcune dei requisiti non sono rispettati. Il primo caso riguarda la dichiarazione non veritiera, ovvero la lavorazione presenti emissione di agenti nocivi o non siano presenti idonee condizioni di aerazione, illuminazione o microclima, oppure siano violate più caratteristiche riportate nelle categorie 1.5, 1.6 e 1.7, con almeno due precetti in almeno due diverse categorie. In tal caso verrà contestato il reato di false dichiarazioni e verrà contestata la violazione dell’articolo 65 del Testo Unico. Nel caso in cui venga contestato il mancato rispetto di uno o più requisiti di cui all’allegato IV, verrà contestata la violazione dell’articolo 65, comma 2. Ove si evidenzi la presenza di una o più asseverazioni non veritiere, si dovrà inoltre procedere alla segnalazione all’albo professionale del professionista asseveratore, oltre alla notizia di reato nei confronti dello stesso. Qualora infine venga riscontrato l’utilizzo dei locali prima del termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, verrà contestata la violazione dell’articolo 65, comma 1, con apposito verbale di prescrizione. |