La Corte di Cassazione ha chiarito il tema dell’individuazione del datore di lavoro in relazione all’obbligo di designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, obblighi come noto indelegabili da parte del datore di lavoro. In base alla definizione di datore di lavoro, come soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, come soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, è possibile distinguere un datore di lavoro giuslavoristico da uno o più datori di lavoro in senso prevenzionale. Questi saranno qualificabili come tali, ai fini della sicurezza, solo gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre per tutti gli altri adempimenti pe i quali non dispongono dei mezzi e dei poteri per realizzarli le eventuali violazioni, e relative conseguenze, non saranno a loro ascrivibili. Nel caso in esame, quindi, è stato ritenuto corretto individuare la qualifica di datore di lavoro in capo ai dirigenti preposti alla direzione delle singole unità produttive, in presenza dei requisiti normativi e di autonomia gestoria e finanziaria in capo a loro, che quindi avevano correttamente adempiuto alla predisposizione del DVR e alla nomina dell’RSPP, adempimento che non poteva quindi richiedersi al legale rappresentante dell’ente. |