La formazione del lavoratore, intesa come informazione, formazione e addestramento, costituisce un fondamentale obbligo ed un importante strumento di prevenzione. Il percorso formativo, delineato in prima battuta dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 e riconfermato nelle sue linee essenziali dal recente Accordo del 17 aprile 2025, prevede una formazione generale, della durata di 4 ore, ed una formazione specifica, di durata variabile, in funzione del livello di rischio, di 4, 8 o 12 ore. In particolare, nei corsi, deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza. Inoltre, in base a quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, la formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o del cambio mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. Tra le disposizioni transitorie del vecchio accordo vi era la previsione relativa al personale di nuova assunzione, per il quale era previsto che lo stesso dovesse essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, quanto meno, contestualmente all’assunzione; qualora ciò non fosse risultato possibile, era previsto che il percorso formativo dovesse essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione. Tale regime transitorio non è ora più previsto, ragion per cui, come prevede peraltro lo stesso Testo Unico, è ora necessario che l’attività formativa venga completata prima che il lavoratore venga effettivamente adibito alle mansioni per le quali è stato assunto. |