Tra le novità introdotte dall’Accordo Stato – Regioni del 17 aprile 2025, entrato in vigore lo scorso 24 maggio, vi è quella relativa alla formazione del preposto. In primo luogo, la formazione risulta aggiuntiva rispetto a quella del lavoratore, per cui il soggetto da formare dovrà aver già frequentato la formazione generale e specifica per i lavoratori. In secondo luogo, cambia la durata, che è ora di 12 ore, articolata nei seguenti moduli; - Giuridico-normativo - Gestione e organizzazione della sicurezza - Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività - Comunicazione e informazione. Per quanto riguarda l’aggiornamento, oltre ai casi di evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi, deve essere effettuata con cadenza biennale e durata minima di 6 ore, peraltro con le modalità previste dall’articolo 37, comma 7-ter del D.Lgs. 81/2008, ossia interamente con modalità in presenza, ovvero in modalità videoconferenza sincrona, che è equiparata, come noto, alla presenza fisica. Infine, risulta valida la formazione effettuata in base all’accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, con la precisazione che l’obbligo di aggiornamento, ove il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di due anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo, dovrà essere completato entro 12 mesi. |