Tradizionalmente, il datore di lavoro rappresenta la figura che deve assicurare la formazione, adeguata e sufficiente, a tutti gli altri soggetti aziendali, non essendo egli stesso soggetto ad obblighi formativi, se non in limitati casi, quali ad esempio in materia di attrezzature pericolose. Con il nuovo accordo Stato – Regioni del 17 aprile 2025, che deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi non ancora in vigore, tale impostazione viene modificata, essendo previsto uno specifico obbligo formativo a carico di tutti i datori di lavoro. Tramite tale formazione, lo stesso verrà messo nelle condizioni di svolgere le funzioni attribuite dalla normativa, ed in particolare il corso ha i seguenti obiettivi: a) far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro; b) far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili e amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale; c) illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza; d) far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale; e) illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione. La durata del corso è di 16 ore, con un modulo integrativo di ulteriori 6 ore per i cantieri temporanei e mobili, e quindi per il datore di lavoro dell’impresa affidataria di cui all’art. 97, comma 3 ter del D.Lgs. 81/2008. L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore. Infine, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione in modo che lo stesso venga concluso entro il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, per cui, non appena lo stesso sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sarà necessario tener conto di tale scadenza. |