La Corte di Cassazione ha recentemente richiamato i principi che devono essere adottati nell’ambito della sicurezza dei lavoratori. In primo luogo, si precisa che l’evoluzione della disciplina posta a tutela della sicurezza e salute sul lavoro è orientata verso la prevenzione mediante organizzazione. In tal senso, è generalmente riconducibile alla responsabilità del preposto l’infortunio causato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo. Pertanto, il testo unico impone al datore di lavo di definire l’organizzazione per la produzione, in modo che essa si al contempo un’organizzazione per la prevenzione dei rischi ai quali è esposto il lavoratore, e conseguentemente il deficit organizzativo è divenuto il principale addebito mosso al datore di lavoro, dal quale si pretende la predisposizione di un sistema di gestione della prevenzione, articolato in termini congrui rispetto alle dimensioni e alla complessità dell’organizzazione produttiva, sia quanto alle figure soggettive chiamate a concorrere al funzionamento di tale sistema, sia quanto alle funzioni da assegnare ai diversi ruoli. In sintesi, secondo la Corte, accanto agli obblighi concernenti la valutazione del rischio, è stata progressivamente accentuata l’importanza data alla predisposizione di un’organizzazione funzionale all’attuazione delle misure adottate e alla garanzia di un controllo effettivo sulle prassi elusive delle prescrizioni prevenzionistiche. |