Con la legge n. 203 del 13 dicembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre, sono state apportate alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008. In primo luogo è stato modificato l’articolo 12, relativo alla composizione della Commissione per gli interpelli, prevedendo che una parte dei rappresentanti abbiano un profilo giuridico e prevedendo che, qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la commissione sia integrata con rappresentanti delle stesse. Inoltre è introdotto l’obbligo, a carico del Ministro del Lavoro, di effettuare entro il 30 aprile di ogni anno una comunicazione alle camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e sicurezza e sugli orientamenti legislativi che il Governo intende adottare. In relazione poi al medico competente, è ora previsto che il Ministero della Salute verifichi periodicamente il mantenimento del requisito relativo al programma di educazione continua in medicina. La visita medica a seguito di assenza diventa obbligatoria solo qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente, il quale, qualora non ritenga necessario procedere alla visita, è comunque tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. È poi previsto che il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria, al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita medica preventiva.. È stato spostato al 2024 il termine per l’adozione, in sede di Conferenza Stato Regioni, dell’Accordo con il quale vengono riviste le modalità di accertamento delle condizioni di tossico dipendenza e di alcool dipendenza. Infine, viene modificato l’articolo 65, relativo ai locali di lavoro sotterranei e semisotterranei, prevedendo che in deroga al generale divieto di utilizzo, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissione di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti dell’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di areazione, illuminazione e di microclima. |