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DETTAGLIO NEWS

Modifiche al Testo Unico
(del 02 01 2025)

Con la legge n. 203 del 13 dicembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre, sono state apportate alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008.

In primo luogo è stato modificato l’articolo 12, relativo alla composizione della Commissione per gli interpelli, prevedendo che una parte dei rappresentanti abbiano un profilo giuridico e prevedendo che, qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la commissione sia integrata con rappresentanti delle stesse.

Inoltre è introdotto l’obbligo, a carico del Ministro del Lavoro, di effettuare entro il 30 aprile di ogni anno una comunicazione alle camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e sicurezza e sugli orientamenti legislativi che il Governo intende adottare.

In relazione poi al medico competente, è ora previsto che il Ministero della Salute verifichi periodicamente il mantenimento del requisito relativo al programma di educazione continua in medicina.

La visita medica a seguito di assenza diventa obbligatoria solo qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente, il quale, qualora non ritenga necessario procedere alla visita, è comunque tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

È poi previsto che il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria, al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita medica preventiva..

È stato spostato al 2024 il termine per l’adozione, in sede di Conferenza Stato Regioni, dell’Accordo con il quale vengono riviste le modalità di accertamento delle condizioni di tossico dipendenza e di alcool dipendenza.

Infine, viene modificato l’articolo 65, relativo ai locali di lavoro sotterranei e semisotterranei, prevedendo che in deroga al generale divieto di utilizzo, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissione di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti dell’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di areazione, illuminazione e di microclima.



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