Il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In tali ipotesi, sono trasferiti a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato, obbligo che resta in carico del datore di lavoro distaccante. Pertanto, quest’ultimo è tenuto a controllare preventivamente le condizioni di sicurezza del luogo ove il dipendente è incaricato a svolgere la propria attività lavorativa, in quanto il trasferimento degli obblighi di prevenzione e protezione in capo al distaccatario attiene alla sola fase esecutiva della prestazione. Prima che il distacco si realizzi, il datore di lavoro distaccante mantiene la piena titolarità degli obblighi di prevenzione, per cui egli potrà dar luogo al distacco solo ove si accerti che presso l’impresa distaccataria sussistono le condizioni di garanzia per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in quanto egli deve mantenere l’obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro ove, con decisione assunta nell’interesse dalla propria impresa, decide di destinare i lavoratori per eseguire una determinata prestazione. |