Il titolare di un ristorante, condannato per aver omesso l’elaborazione del DVR, nel ricorso per l’annullamento della sentenza, sostiene che la sua attività, costituita da un piccolo ristorante, sarebbe un luogo di lavoro sicuro e gestito a livello familiare, e pertanto non sarebbe stato necessario valutare i rischi, essendo di fatto questi assenti. La Corte di Cassazione sul tema ricorda tuttavia che la valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento sono obblighi non delegabili del datore di lavoro, applicabili a tutti i settori lavorativi e a tutte le tipologie di rischio, comprese le attività di ristorazione, e che può variare la modalità di valutazione, ma questa deve essere sempre effettuata: la mancanza di rischi non deve infatti precedere l’adozione del DVR, ma costituire, semmai, frutto della valutazione di cui deve darsi conto nella redazione del documento. |