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DETTAGLIO NEWS

INTERPELLO SUGLI OBBLIGHI DI EMERGENZA IN CASO DI APPALTO
(del 05 03 2018)

 

Con l’interpello 1/2018 La Commissione ha chiarito quali sono gli obblighi per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso la sede produttiva del committente in ordine alla gestione delle emergenze.

Come noto, tra gli obblighi del datore di lavoro vi è quello di designare (e formare) un numero adeguato di addetti in materia di gestione delle emergenze, sia in materia di prevenzione incendi che di primo soccorso; ci si chiede tuttavia se, nel caso in cui i lavoratori operino esternamente, sia possibile far riferimento al servizio di gestione delle emergenze dell’azienda committente, eventualmente nell’ambito del coordinamento previsto dall’articolo 26 del Testo Unico.

La Commissione in merito, precisa che “anche il datore di lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente sia tenuto all’adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza come – ad esempio – nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature  o materiali pericolosi”, e che, in base agli obblighi di coordinamento dell’articolo 26, “il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, deve fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”, aggiungendo che i datori di lavoro sono tenuti a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Quindi, conclude la Commissione, si “ritiene che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo in cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori, subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione”, escludendo quindi di fatto la possibilità di delegare ad altri tale importante aspetto di gestione della sicurezza dei propri lavoratori.


 



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