Nei cantieri temporanei e mobili il committente, definito come il soggetto per contro del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, con l’introduzione dell’obbligo della patente a crediti per le imprese che operano in tali contesti, è tenuto, qualora non sia stato nominato un responsabile dei lavori, a verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi. In fase di prima applicazione, e quindi dal 1° ottobre, lo stesso sarà quindi tenuto a verificare che il soggetto obbligato abbia presentato, via PEC, l’autocertificazione/autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti. In seguito, ovvero dal 1° novembre, con il termine del regime transitorio, sarà necessario verificare direttamente tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro se l’impresa o il lavoratore autonomo siano iscritti ed abbiano il punteggio minimo necessario per poter operare. Dato che la violazione di tale obbligo è punito, a carico del committente, con una sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 euro, è di fondamentale importanza procedere sempre alla verifica, oltre che dell’idoneità tecnico – professionale, anche del possesso della patente a crediti in tutti i casi in cui vengano affidati lavori edili o che comunque rientrano tra quelli che, in base alla normativa, sono considerati cantieri temporanei o mobili. |