CHI SIAMO   IL NOSTRO METODO   ESPERTI SICURECO   CLIENTI   NEWS   LINK   CONTATTI   AREA RISERVATA
DETTAGLIO NEWS

Ruolo del Coordinatore per la Sicurezza
(del 19 09 2024)

In una recente sentenza, la Corte di Cassazione richiama i principali obblighi in capo al coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili.

In primo luogo, a tale figura sono riservati i compiti di alta vigilanza, che si articolano nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori, nella verifica dell’idoneità del POS in relazione alla evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

Inoltre, il controllo e le verifiche correlate alla posizione di garanzia in esame non possono essere meramente formali, ma vanno svolte in concreto, sebbene non sia richiesta la presenza quotidiana nel cantiere, ma solo nei momenti delle lavorazioni critici rispetto alla funzione di controllo esercitata o da esercitarsi.

Viene poi chiarito il concetto di cantiere unico, dal quale far discendere, tra gli altri, l’obbligo di nomina del coordinatore. In merito, viene formulato il seguente principio di diritto: “ai fini dell’applicazione dell’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 90, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, la nozione di cantiere va rapportata all’opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d’opera, ma dalla effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti”.

 



TORNA ALL'ELENCO NEWS