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Sicurezza nelle cave
(del 12 08 2024)

La Corte di Cassazione, nell’affrontare un caso relativo ad un infortunio mortale avvenuto in una cava per l’estrazione del marmo richiama i principali obblighi delle figure peculiari nella gestione di tale attività, il direttore responsabile dei lavori (nello specifico anche responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e il sorvegliante di cava.

In tale ambito, viene ribadito che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un consulente del datore di lavoro, privo di poteri decisionali e gestionali, con il compito di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli. Pertanto, egli ha l’obbligo di elaborare, nel documento di valutazione dei rischi, i sistemi di controllo sull’attuazione delle misure precauzionali richieste dal tipo di attività lavorativa, ma non è tenuto a controllare che il datore di lavoro adempia alle misure indicate nel documento.

Per quanto riguarda il direttore responsabile, a lui spetta l’obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, ed è pertanto il punto di riferimento apicale nel sistema della sicurezza e della salute dei lavoratori nel contesto delle cave e delle miniere.

Infine, il sorvegliante ha una posizione assimilabile a quella del preposto, con il compito di assicurare la sicurezza del lavoro, sovrintendendo l’attività lavorativa, impartendo istruzioni, dirigendo gli operai, attuando le direttive ricevute e controllandone la corretta esecuzione.

Pertanto, è generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo.



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