In materia ambientale la delega di funzione è consentita, alle seguenti condizioni: a) che sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; b) che riguardi, oltre le funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) che la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza; d) che il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli; e) che il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell’impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. In tal senso, tuttavia, secondo la giurisprudenza più recente, non è più richiesto il criterio delle dimensioni aziendale, in ragione dell’esigenza di evitare asimmetrie con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nella quale tale requisito non è previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008. |