La Corte di Cassazione, in tema di infortunio occorso ad un concorrente di un programma televisivo, premesso che nella nozione di luogo di lavoro rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità – sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro – della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa e che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto lavorativo, occasionalmente presenti nell’ambiente lavorativo, a prescindere quindi da un diretto rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa, ha ritenuto che il set televisivo non fosse qualificabile quale luogo di lavoro, sulla base dell’elemento di fatto rappresentato dalla destinazione ludica della struttura, in quanto finalizzata esclusivamente alle prove da svolgere da parte dei concorrenti in una trasmissione televisiva e riservata esclusivamente all’utilizzo da parte dei medesimi e non da parte dei lavoratori presenti all’interno della struttura. |