Approvata la nuova qualificazione delle imprese | |
(del
06 05 2024)
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile della legge di conversione del D.L. 19/2024 è stata definitivamente approvata la nuova qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi mediante crediti. In particolare, il nuovo articolo 27 del Testo Unico ora prevede quanto segue. In primo luogo, a partire dal 30 ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese estere, è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dal paese d’origine. La patente è rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del lavoro, ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) Iscrizione alla Camera di Commercio; b) Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro degli obblighi formativi previsti in genere dal decreto; c) Possesso del DURC in corso di validità; d) Possesso del DVR, nei casi previsti dalla vigente normativa; e) Possesso del documento di regolarità fiscale; f) Avvenuta designazione dell’RSPP. Il possesso di tali requisiti è autocertificato, anche – si presume – nelle parti relative a iscrizione camerale, DURC e DURF, ed è comunque previsto che la patente sia revocata in presenza di una dichiarazione non veritiera. Le modalità per la presentazione della domanda saranno individuate con decreto del Ministero del Lavoro, sentito l’Ispettorato. Il punteggio iniziale è di 30 crediti, e consente di operare nei cantieri temporanei e mobili con una dotazione minima di 15 crediti. Con decreto del Ministero del lavoro saranno definiti i criteri di attribuzione di crediti ulteriori nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. Il punteggio della patente subisce decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti del datore di lavoro, dirigenti, preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure previste dal nuovo allegato I-bis; se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell’allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Sono considerati provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze – ingiunzioni di cui all’articolo 18 della legge 698/1981. Qualora in un cantiere si verificasse un infortunio mortale o un infortunio da cui derivi un’inabilità permanente, l’Ispettorato può sospendere in via cautelare la patente fino a 12 mesi. La patente con punteggio inferiore a 15 punti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei e mobili, essendo comunque consentito unicamente il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto. È prevista la possibilità che il sistema di qualificazione possa essere esteso ad altri ambiti di attività, che dovranno essere individuati con decreto del Ministero del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Infine, il Committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare il possesso della patente o del documento equivalente, ovvero dell’attestazione di qualificazione SOA.
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