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Lavori in ambienti confinati e certificazione dei contratti
(del 25 01 2024)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 24 gennaio, precisa i requisiti normativi richiesti in materia di contratti di lavoro e di appalto nelle attività che si svolgono in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

In particolare, il D.P.R. 177/2011 prevede che i lavoratori impegnati in attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento possano essere impiegati anche con tipologie contrattuali diverse dal lavoro subordinato o di appalto, a condizione, in quest’ultimo caso, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del D.Lgs. 276/2003.

In tal senso la norma prevede che il personale impiegato sia qualificato, in possesso di esperienza almeno triennale ed il contratto deve essere generalmente di tipo subordinato a tempo indeterminato

Qualora l’impresa decida di utilizzare persone con altre tipologie contrattuali, si dovrà procedere alla certificazione dei relativi contratti di lavoro.

Inoltre, nel caso in cui l’impiego del personale avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore, anche ove siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma non anche il contratto di appalto stesso.

La certificazione del contratto è invece obbligatoria in caso di subappalto, come specificato dalla norma, ove si precisa che “non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati”.

Secondo l’Ispettorato, quindi, se il legislatore avesse voluto rendere obbligatoria la certificazione anche dei contratti di appalto lo avrebbe previsto in maniera esplicita, ed in più anche la certificazione dei contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore costituisce già una garanzia in ordine sia ai requisiti richiesti dalla norma sia per quanto concerne i trattamenti retribuitivi e normativi riservati a tale personale, indici evidenti della regolarità dell’appalto.

L’organo di certificazione potrà essere sia un soggetto che ha competenza territoriale nel luogo ove si svolge l’attività (Ispettorato del Lavoro, Province, Consigli provinciali dell’Ordine de Consulenti del Lavoro, Enti Bilaterali regionali o provinciali) sia organi, quali Università o Fondazioni universitarie, che possono certificare in ambito nazionale.

Da ultimo, l’attività dell’organismo di certificazione non potrà limitarsi alla mera sussistenza dei requisiti organizzativi, ma dovrà approfondire, occupandosi delle tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati e della loro esperienza professionale, del possesso del DURC in capo alle imprese, dell’applicazione integrale del CCNL, degli adempimenti compiuti dal committente in relazione alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale.



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