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DETTAGLIO NEWS

Certificazioni verdi e luoghi di lavoro
(del 23 11 2021)

È stato convertito in legge, con alcune significative modificazioni, il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, con il quale è stato introdotto, a partire dal 15 ottobre e sino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di possedere e di esibire, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, una certificazione verde COVID-19.

Tale disposizione si applica anche a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, nei luoghi di lavoro dell’azienda.

Per i lavoratori in somministrazione è stato specificato che la verifica del rispetto spetta all’utilizzatore, mentre il somministratore deve informare i lavoratori circa l’obbligo di possesso del certificato.

Al fine di semplificare la fase dei controlli, è ora possibile, per il lavoratore, richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, e tali lavoratori sono esonerati, per tutta la durata di validità, dai relativi controlli.

Infine, in caso di scadenza della validità delle certificazioni durante l’attività lavorativa, la permanenza del lavoratore è consentita, e non può quindi essere sanzionata, esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.



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