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Delega di funzioni e principio di effettivita'
(del 01 11 2018)

La Cassazione, con la sentenza n. 48268 del 23 ottobre 2018, affronta ancora una volta il tema dei requisiti della delega di funzione, prevista e disciplinata dall’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008 in relazione al principio di effettività.

Il tema riguarda una (lunga) serie di contravvenzioni contestate al legale rappresentante di una società esercente attività di somministrazione di alimenti, il quale tuttavia eccepisce che di tale società egli era unicamente un “amministratore prestanome”; essendo demandata ad altri l’effettiva gestione della società, ed invocando così il principio di effettività di cui all’articolo 299 del Testo Unico, in base al quale la posizione di garanzia del datore di lavoro grava anche su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici relativi.

I giudici hanno tuttavia ritenuto che “la responsabilità dell’amministratore della società, in ragione della posizione di garanzia assegnatagli dall’ordinamento, non viene meno per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente”; il principio di effettività viene quindi interpretato dalla Corte nel senso che è comunque necessaria una “regolare delega e, comunque l’assunzione di detti compiti non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge, così come non esclude la responsabilità del datore di lavoro in assenza di conferimento della delega”.

Tale posizione tuttavia non può essere condivisa, in quanto in tal modo verrebbe meno il tema del principio di effettività, risolvendosi lo stesso nel principio di effettività della delega, tema ovviamente differente.

Vengono poi riportati i requisiti richiesti dalla delega per essere efficace:

1)      requisito della certezza e della precisione (la delega deve essere puntuale ed espressa);

2)      requisito del consenso (la delega deve essere accettata dal delegato);

3)      requisito della idoneità (il delegato deve possedere le capacità professionali necessarie);

4)      requisito dell’autonomia (il delegato deve avere poteri decisionali e di organizzazione autonomi);

5)      requisito della giusta causa (il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell’impresa);

6)      requisito della specificità (la delega deve riferirsi alla esecuzione di specifici atti, rispetto ai quali al delegato è trasferita la legittimazione a compiere singoli atti);

7)      requisito dell’onere della prova.

In merito, occorre notare che i principi richiamati dalla Corte si discostino sensibilmente da quelli richiesti dall’articolo 16 del Testo Unico, nel quale sono richiamati solo l’atto scritto avente data certa, che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità, che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate ed, infine, che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Si vede come i principi della sentenza sopra citata non siano esattamente in linea con le disposizioni dell’articolo 16, richiedendosi ulteriori elementi (la giusta causa, ad esempio) frutto della precedente elaborazione giurisprudenziale della delega e che si ritenevano ormai superati con l’entrata in vigore del Testo Unico.




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