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Requisiti della delega di funzioni
(del 30 03 2018)

La Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei requisiti richiesti alla delega di funzioni per risultare efficace al fine del trasferimento delle funzioni e delle connesse responsabilità ad un altro soggetto.

Il principio affermato è che è onere di colui che invoca la delega di funzioni la prova rigorosa della sua esistenza, a prescindere da un atto formale di delega. In merito poi ai requisiti richiesti, secondo i giudici, essa “deve riguardare un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa, fermo restando comunque l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive”.

Si rammenta comunque che l’art. 16 del D.Lgs. 81/2008, tra i requisiti della delega, prevede espressamente che essa risulti da atto scritto avente data certa, quindi una forma deve essere rispettata, ed inoltre l’unico limite riguarda quanto prescritto dal successivo articolo 17 in merito agli obblighi non delegabili da parte del datore di lavoro: la valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del documento e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.



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