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DETTAGLIO NEWS

La responsabilita' del lavoratore
(del 29 03 2018)

Come noto, con l’entrata in vigore delle direttive comunitarie il ruolo del lavoratore nell’ambito della sicurezza ha subito una profonda evoluzione, al punto che ora il lavoratore ha il preciso obbligo di prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul posto di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni (art. 20, comma 1 del D.Lgs. 81/2008).

Una recente sentenza della Cassazione Civile ci ricorda l’importanza di questo aspetto, occupandosi del grave infortunio di un lavoratore caduto da una ralla nonostante il divieto di trasporto di persone su tale mezzo.

In merito si afferma che anche il lavoratore deve rispettare la normativa antinfortunistica e a comportarsi secondo la normale prudenza, per cui si può parlare di esclusiva responsabilità del lavoratore ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità di lavoro: la condotta del lavoratore può quindi comportare l’esonero della responsabilità del datore di lavoro solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento.



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