La Regione Sicilia ha avanzato istanza di interpello per chiarire se i boschi e gli altri terreni dove viene svolta l’attività di antincendio boschivo siano da considerarsi luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 62 del D.Lgs. 81/2008, per i quali devono quindi essere rispettati i requisiti dell’Allegato IV del decreto. La Commissione, facendo riferimento alle disposizioni normative e alla successiva elaborazione giurisprudenziale, chiarisce che nel caso di aziende agricole non sono considerati luoghi di lavoro i soli terreni esterni all’area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell’articolo 2135 del codice civile, ovvero coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali. |