Il 21 aprile 2018 entrerà in vigore, quasi integralmente, il nuovo Regolamento 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, che abrogherà la vigente direttiva 89/686 del consiglio in materia. Il Regolamento, come noto, è immediatamente efficace nella legislazione dei paesi membri, non necessitando di un recepimento da parte degli stessi. Interessante novità riguarda le nuove categorie dei DPI, così suddivise Categoria I La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi: a) lesioni meccaniche superficiali b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua c) contatto con superfici calde che non superino i 50°C d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole) e) condizioni atmosferiche di natura non estrema Categoria II La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III. Categoria III La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue: a) sostanze pericolose per la salute b) atmosfere con carenza di ossigeno c) agenti biologici nocivi d) radiazioni ionizzanti e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100°C f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di -50°C o inferiore g) cadute dall’alto h) scosse elettriche o lavori sotto tensione i) annegamento j) tagli da seghe a catena portatili k) getti ad alta pressione l) ferita da proiettile o da coltello m) rumore nocivo |