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Nuovo Regolamento europeo sui DPI
(del 27 03 2018)

Il 21 aprile 2018 entrerà in vigore, quasi integralmente, il nuovo Regolamento 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, che abrogherà la vigente direttiva 89/686 del consiglio in materia.

Il Regolamento, come noto, è immediatamente efficace nella legislazione dei paesi membri, non necessitando di un recepimento da parte degli stessi.

Interessante novità riguarda le nuove categorie dei DPI, così suddivise

Categoria I

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

a)      lesioni meccaniche superficiali

b)      contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua

c)       contatto con superfici calde che non superino i 50°C

d)      lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole)

e)      condizioni atmosferiche di natura non estrema

Categoria II

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

a)      sostanze pericolose per la salute

b)      atmosfere con carenza di ossigeno

c)       agenti biologici nocivi

d)      radiazioni ionizzanti

e)      ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100°C

f)       ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di -50°C o inferiore

g)      cadute dall’alto

h)      scosse elettriche o lavori sotto tensione

i)        annegamento

j)        tagli da seghe a catena portatili

k)      getti ad alta pressione

l)        ferita da proiettile o da coltello

m)    rumore nocivo



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