Il decreto legge 159/2025 introduce alcune novità anche in materia di sorveglianza sanitaria. In primo luogo, viene ora specificato che gli accertamenti sanitari, ai quali i lavoratori sono obbligati a sottoporsi, devono essere computati nell’ambito dell’orario lavorativo, ad eccezione di quelli effettuati in sede preassuntiva. In secondo luogo, il medico competente è ora tenuto a fornire ai lavoratori informazioni sull’importanza della prevenzione oncologia, promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA) e informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità ed utilità, anche con il supporto di campagne informative predisposte e promosse dal Ministero della salute. È poi previsto che un decreto, da adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, definisca i requisiti delle strutture esterne, pubbliche o private, convenzionate con il datore di lavoro e con la quale il medico collabori o della quale sia dipendente. La sorveglianza sanitaria comprende ora anche la visita medica effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nelle attività ove è previsto il divieto di assunzione. Infine, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità potranno adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. |