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Decreto legge su sicurezza del lavoro
(del 01 11 2025)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre, ed è quindi già in vigore, il decreto legge n. 159, che introduce numerose novità in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, l’articolo 1 prevede, a partire dal 1° gennaio 2026 una revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare gli interventi di prevenzione, e premiare quindi i datori di lavoro virtuosi, con esclusione per le aziende ( o meglio, per i datori di lavoro) che abbiano riportato negli ultimi due anni condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’articolo 3 prevede in primo luogo che l’Ispettorato del Lavoro disponga, in via prioritaria, controlli nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.

Inoltre, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e di subappalto, nonché in ulteriori ambiti di attività a rischio, che verranno successivamente individuati, sono tenute a fornire ai propri dipendenti (o meglio, ai propri lavoratori) la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione, con modalità che dovranno anch’esse essere individuate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentito il Garante della privacy.

Vengono inoltre modificate le sanzioni in materia di patente a crediti, prevedendo tra le altre cose un raddoppio, da 6.000 a 12.000 euro, della sanzione minima per la mancanza della stessa.

Sempre in ambito di cantieri, è stato modificato l’allegato XII, inserendo, tra le informazioni previste dalla notifica preliminare, anche la specificazione delle imprese che operano in regime di subappalto.

L’articolo 5 introduce alcune modifiche al Testo Unico, in materia di prevenzione e formazione, in particolare

Viene poi introdotto, tra le misure generali di tutela di cui all’articolo 15, anche la programmazione delle misure di prevenzione contro le condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori.

In materia di aggiornamento dell'RLS, per le imprese con meno di 15 lavoratori la contrattazione collettiva potrà disciplinare le modalità di aggiornamento periodico, tenendo conto delle dimensioni delle imprese e del livello di rischio dell’attività svolta.

Si prevede poi la registrazione delle competenze acquisiti in seguito alla formazione nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, ed il contenuto del fascicolo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di formazione.

Entro il 31 dicembre 2026 la Conferenza delle Regioni dovrà rivisitare le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcool dipendenza, e trascorsi 60 giorni il Ministro del lavoro potrà intervenire con proprio decreto ove la Conferenza non provveda.

In materia di dispositivi di protezione individuale, è ora previsto che il datore di lavoro, oltre a mantenere in efficienza i DPI ne assicuri le condizioni di igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, e tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, individuati in sede di valutazione dei rischi.

Per le scale verticali permanenti, di altezza superiore a 2 metri e con inclinazione superiore a 75 gradi, è prevista l’installazione, in base alla valutazione dei rischi, di un sistema di protezione contro le cadute dall’alto o di una gabbia di sicurezza.

Viene poi modificata la disposizione relativa alla protezione contro le cadute dall’alto, prevedendo in via prioritaria la presenza di parapetti e di reti di sicurezza e, solo ove non possibile, l’utilizzo di sistemi di protezione individuale.

Infine, a tutela degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, non sarà più possibile che siano adibiti a lavorazioni a rischio elevato, come individuate nel DVR dell’impresa ospitante.



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