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Lavoro intermittente ed obbligo di valutazione dei rischi
(del 22 03 2018)

In una realtà economica, quale l’attuale, nella quale sono numerose le tipologie lavorative atipiche, è necessario prestare un’attenzione ancora maggiore alle tematiche della sicurezza sul lavoro ed in particolare al principale obbligo previsto in tale materia, la valutazione dei rischi, strumento fondamentale per poi attuare tutte le misure necessarie ad evitare infortuni e malattie professionali.

In tal senso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare del 15 marzo 2018, chiarisce come il contratto di lavoro intermittente stipulato in assenza di documento di valutazione dei rischi sia nullo, con conseguente trasformazione in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; nel documento l’Ispettorato afferma comunque che  deve essere sempre rispettato il principio di effettività delle prestazioni, per cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro effettivamente effettuato sino al momento della conversione, pertanto normalmente il rapporto di lavoro potrà essere a tempo parziale.

La motivazione posta a fondamento di tale posizione richiama numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui una sentenza del Tribunale di Vicenza del 19 luglio 2017, e si basa fondamentalmente sul principio, dettato dalla Cassazione per altra tipologia contrattuale “atipica”, secondo il quale il fatto che “la valutazione dei rischi assurge a presupposto di legittimità del contratto, trova la ratio legis nella più intensa protezione dei rapporti di lavoro sorti mediante l’utilizzo di contratti atipici, flessibili e a termine, ove incidono aspetti peculiari quali la minor familiarità del lavoratore e della lavoratrice sia con l’ambiente di lavoro sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e ad un’attenuata motivazione”.



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