L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito come vada intesa la disposizione di cui all’articolo 68, comma 2 del Testo Unico, la quale stabilisce che la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV è considerata unica violazione. Da questo punto di vista, ogni punto dell’allegato IV disciplina i requisiti di sicurezza con riferimento ad una classe di interessi riguardanti l’ambiente di lavoro, pertanto tutti i precetti che sono ricompresi in una singola classe di riferimento rientrano nella stessa categoria omogenea, in quanto comune è l’interesse tutelato. Quindi, la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria dà luogo ad un’unica violazione, mentre la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie comporta la violazione di più illeciti. |