La Corte di Cassazione ha ribadito il principio in base al quale il fatto che il macchinario sia conforme alla normativa non esime il datore di lavoro dall’adottare, nel suo utilizzo pratico, cautele ulteriori rispetto a quelle individuate in sede di omologa originaria, e che la presenza sul macchinario di marchiatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà o nella competenza del costruttore non possono esonerarlo dalla sua responsabilità derivante dall’obbligo di accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati. |