L’obbligo di rimozione dei rifiuti sorge sia in capo al responsabile dell’abbandono, quale conseguenza della sua condotta, sia nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa, sia nei confronti dei destinatari dell’ordinanza sindacale di rimozione, che sono obbligati in quanto tali e che, in caso di inottemperanza, ne subiscono per ciò solo le conseguenze, se non hanno provveduto a impugnare il provvedimento per ottenerne l’annullamento e non hanno fornito al giudice penale elementi significativi per la disapplicazione. |