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INFORTUNIO CON TRAPANO A COLONNA
(del 19 02 2018)

La Cassazione interviene sul caso di un infortunio verificatosi con un trapano a colonna dotato dei requisiti di sicurezza richiesti, e ricondotto quindi ad una carenza di formazione specifica da parte del lavoratore.

Il caso è particolarmente interessante, trattandosi di una macchina di uso estremamente comune, considerata di semplice utilizzo e, per di più, dotata, come detto, delle necessarie protezioni. Il lavoratore, infatti, accortosi che la punta del mandrino oscillava perché non ben fissata, inseriva la mano sotto la protezione per cercare di stringere il mandrino, mala rotazione del mandrino trascinava la mano ed il pollice dell’operario, il quale ritraeva la mano per liberarsi dalla presa, senza premere il pulsante di arresto di emergenza o aprire la protezione, dotato di microinterruttore, che avrebbe quindi interrotto il movimento del trapano, provocandosi lesioni alla mano.

In un caso del genere istintivamente si è portati a ritenere che la colpa sia da ascrivere all’operaio, che effettivamente non ha eseguito alcuna delle operazioni che avrebbero, con una certa semplicità, evitato l’infortunio, ma la Corte non è stata di questo parere, condannando il datore di lavoro per aver omesso una specifica formazione sui rischi collegati allo stringimento del mandrino con le mani, e ciò nonostante fossero stati organizzati corsi di informazione e formazione sul tema (anche se in un periodo antecedente all’entrata in vigore dell’Accordo Stato – Regioni del 21.12.2011, che in qualche modo può aiutare nella predisposizione di un piano di formazione specifica maggiormente rispondente agli obblighi di legge).

Inoltre, secondo i giudici, la presenza di segnaletica di sicurezza (obbligatoria) che riportava i divieti di intervenire con la macchina in moto e del dispositivo di protezione indicherebbero l’esigenza di prevenire ed evitare, per quanto possibile, il rischio che, per qualsivoglia ragione, i lavoratori addetti al trapano a colonna inseriscano le mani a contatto con il mandrino.

Tale interpretazione, di cui va tenuto conto, sembra quindi porre in secondo piano tutti gli obblighi di messa a disposizione dei lavoratori di macchine dotate dei requisiti di sicurezza rispetto alla informazione dei lavoratori, non essendo più sufficiente avere macchinari a norma, dovendosi comunque garantire la necessaria informazione e formazione.



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