La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso di un lavoratore al quale era stata negata l’origine professionale di una patologia, sulla base che l’attività lavorativa non rientrava tra quelle tabellate, oltre al fatto che non era stata prodotta la valutazione fonometrica né la valutazione sanitaria aziendale e che il consulente aveva escluso l’origine professionale della patologia, ribadisce che, ove la malattia non sia tabellata rispetto all’attività svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l’attività stessa all’interno della sua previsione, l’esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal lavoratore. |