La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso di un imputato, al quale era stata contestata la violazione di alcuni obblighi che il D.Lgs. 81/2008 pone in carico al datore di lavoro, in concorso con il datore di lavoro “formale”, e quindi in qualità di datore di lavoro di fatto, sulla base della circostanza che lo stesso sarebbe stato presente a tutte le operazioni, avrebbe fornito la documentazione sulla ditta richiesta dai pubblici ufficiali e infine avrebbe rintracciato il legale rappresentante. Tali elementi, ritiene la Corte, non sono tuttavia sufficienti a ritenere che lo stessa ricoprisse il ruolo di datore di lavoro di fatto, non avendo l’imputato svolto in concreto attività corrispondente all’esercizio dei poteri tipici del datore di lavoro, tali da consentire il trasferimento della posizione di garanzia gravante sul datore di lavoro formale. |