L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto, con la circolare 1/2018, sulla disposizione dell’articolo 34 del Testo Unico, come modificato nel corso del 2015, con la quale si stabilisce che il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione nella generalità delle aziende, ad accezione di quelle considerate a rischio, previa frequenza dei corsi di formazione previsti. In merito, si sottolinea come tale disposizione non possa essere interpretata nel senso che lo stesso possa svolgere autonomamente da solo tali funzioni, dovendosi comunque rispettare il generale obbligo di adottare tutte le misure necessarie in materia tenendo conto delle dimensioni aziendali e del numero di persone presenti. Pertanto, conclude la circolare, “il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente”. |