Nell’annullare con rinvio la sentenza di assoluzione del titolare di un esercizio commerciale chiamato a rispondere dell’infortunio di un minore che era entrato in contatto con una vetrata sfondandola e ferendosi, la Corte di Cassazione richiama il noto principio in base al quale nella nozione di “luogo di lavoro” rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità (sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro) della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso da parte di terzi estranei all’attività lavorativa. Pertanto, nel caso specifico dovevano applicarsi le disposizioni di cui all’allegato IV del D.Lgs. 81/2008, relativo ai requisiti dei luoghi di lavoro, ed in particolare quelle relative alle caratteristiche di sicurezza delle pareti trasparenti e traslucide, che devono essere costruite in modo da evitare che qualcuno si possa ferire in caso di rottura. |