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Caduta del lavoratore da ponteggio di cantiere
(del 09 03 2024)

La Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza di condanna di un datore di lavoro per l’infortunio di un lavoratore caduto da un ponteggio, richiama i principi in merito al comportamento del lavoratore.

In particolare, nel caso esaminato, il lavoratore era caduto durante la fase di salita su un ponteggio privo di idonei sistemi di accesso, e quindi arrampicandosi sui montanti.

L’imputata, a propria difesa, sosteneva che l’infortunio era avvenuto al di fuori dell’orario di lavoro, allo scopo di recuperare un attrezzo sul ponteggio, poi non rivenuto, ed entrando nel cantiere in modo illecito. In tal senso, la Corte rammenta che un comportamento, anche avventato, del lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro, può essere ritenuto abnorme e imprevedibile solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro; nel caso in esame, non avendo inibito in alcun modo l’uso di un ponteggio sul quale era possibile salire usando solo i montanti, il datore di lavoro non aveva adottato le necessarie misure per evitare l’infortunio.



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