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Modifiche al Testo Unico
(del 04 03 2024)

Con il decreto-legge 19 del 2 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, sono state introdotte alcune modifiche alla normativa di sicurezza, in particolare nell’ambito delle attività svolte nei cantieri temporanei e mobili.

In particolare, è stato modificato l’articolo 27, relativo al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, prevedendo che, a far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso di una “patente” le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, rilasciata dalla sede territorialmente competente dell’Ispettorato del Lavoro e subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a)      iscrizione alla camera di commercio;

b)      adempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi formativi per dirigenti, preposti e lavoratori;

c)      adempimento, anche da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal decreto;

d)      possesso del DURC;

e)      possesso del DVR;

f)        possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente, che ha una dotazione iniziale di 30 punti e che consente di operare nei cantieri con una dotazione minima di 15 crediti, subisce una decurtazione a seguito di accertamento di violazioni e in caso di infortuni sul lavoro. È comunque previsto che i punti decurtati possano essere reintegrati, a seguito della frequenza del contravventore, dei corsi per datore di lavoro, dirigente e preposto, con un massimo di 15 punti; trascorsi due anni dalla decurtazione, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, per un massimo di 10 crediti, qualora non intervengano ulteriori provvedimenti o infortuni.

Come detto, una dotazione inferiore a 15 punti non contente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri, fatto salvo il completamento delle attività in corso al momento dell’ultima decurtazione.

Tale sistema può essere esteso anche ad altri ambiti di attività, individuati con decreto del Ministro del Lavoro, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali e datorili.

Non sono tenute al possesso della patente, comunque, le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici.

Infine, tra gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, è stata inserita anche la verifica del possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto, ovvero dell’attestato di qualificazione SOA.



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