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DETTAGLIO NEWS

Interpello 1/2024 sulla sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute
(del 08 02 2024)

La Commissione per gli interpelli, alla quale era stato richiesto di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT) debba essere visitato dopo i 60 giorni di assenza per malattia.

In merito, la Commissione, richiamata la previsione relativa alla visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità della mansione, ed i principi in marito alla sorveglianza sanitaria, ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.



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