La Commissione per gli interpelli, alla quale era stato richiesto di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT) debba essere visitato dopo i 60 giorni di assenza per malattia. In merito, la Commissione, richiamata la previsione relativa alla visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità della mansione, ed i principi in marito alla sorveglianza sanitaria, ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione. |