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DETTAGLIO NEWS

Colpa organizzativa dell'ente
(del 05 02 2024)

In tema di responsabilità amministrativa, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dall’interesse o dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non dell’evento, ricorrono, rispettivamente, il primo quanto l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, ed il secondo qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso.

Inoltre, la responsabilità amministrativa dell’ente non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o dalla scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di reati colposi o di evento in violazione della normativa antinfortunistica.



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