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Obbligo di sorveglianza sanitaria e movimentazione manuale dei carichi
(del 02 01 2024)

La Corte di Cassazione ha richiamato i principi in merito all’obbligatorietà della sorveglianza sanitaria in presenza di mansioni che comportino la movimentazione manuale dei carichi.

In primo luogo, la sorveglianza sanitaria ha lo scopo di prevenire qualunque forma morbosa provocata dal lavoro, ed è mirata alla formulazione di un giudizio di idoneità alle mansioni specifiche che tenga conto di tutte le caratteristiche psico-fisiche del lavoratore confrontate con il peculiare contesto ambientale, e tra i casi previsti dalla normativa in cui deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria rientra la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

In tal senso, la norma impone al datore di lavoro di adottare, in via prioritaria, le misure organizzative necessarie e di ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Ove ciò non sia possibile, è obbligatorio per il datore di lavoro di adottare e misure organizzative necessarie, di ricorrere ai mezzi appropriati e di fornire ai lavoratori stessi i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio, elencando, nell’allegato XXIII, le necessarie misure, tra le quali rientra espressamente anche la sorveglianza sanitaria. In tale ambito, il solo margine discrezionale affidato dalla norma al medico competente riguarda la frequenza della visita periodica, in funzione della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio.



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