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Infortuni in itinere
(del 14 09 2017)

Come noto, l'eventuale incidente stradale nel percorso verso il luogo di lavoro o di ritorno presso la propria abitazione viene fatto rientrare, a determinate condizioni, tra gli infortuni sul lavoro (infortunio in itinere). Una recente sentenza della Corte di Cassazione mette in luce, ancora una volta, come non esista in realtà alcun automatismo, ma che il riconoscimento passa comunque attraverso una valutazione, in primis dell'INAIL e secondariamente dei giudici, sul rispetto dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia.
Nel caso in esame, una dottoressa, chiamata in Ospedale per un'urgenza, aveva fatto un incidente stradale e aveva chiesto che lo stesso fosse riconosciuto ed indennizzato quale infortunio in itinere. Lo stesso ente assicurativo aveva negato il riconoscimento, decisione poi confermata fino alla Cassazione, sul presupposto che la distanza tra l'abitazione e l'ospedale, di soli 500/700 metri, avrebbe potuta essere percorsa più rapidamente a piedi che con l'auto.
In tal senso si rammenta che l'uso dell'auto può considerarsi necessitato (e quindi, in caso di incidente, dar luogo da infortunio in itinere), solo alle seguenti condizioni:
- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe
- la distanza dalla più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga



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