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Conversione del decreto lavoro e modifiche al Testo Unico
(del 05 07 2023)

Il decreto-legge in materia di lavoro è stato convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, rendendo così operative le modifiche introdotte anche in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare, sono stati modificati i seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

L’obbligo di nomina del medico competente è ora previsto non solo nei casi previsti dal decreto, ma anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.

Inoltre, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, è stato specificato che gli obblighi a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.

Articolo 21 (disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi)

Tali soggetti sono ora tenuti ad utilizzare anche idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, relativo ai cantieri temporanei e mobili

Articolo 25 (obblighi del medico competente)

Il medico, in occasione della visita medica preventiva o preassuntiva, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento.

Inoltre, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti richiesti, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Articolo 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)

Nell’accordo Stato – Regioni che dovrà definire le nuove modalità di formazione, dovrà anche essere previsto il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Articolo 71 (obblighi del datore di lavoro)

Viene specificato che i soggetti privati abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica.

Articolo 72 (obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso)

È stato introdotto l’obbligo, per chi noleggi o conceda in uso, di acquisire e conservare, per tutta la durata del noleggio o della concessione in uso, una dichiarazione auto certificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni normative.

Articolo 73 (informazione, formazione e addestramento)

Anche il datore di lavoro che faccia uso di attrezzature che richiedano conoscenze particolari provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico, al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Articolo 98 (requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore pe l’esecuzione dei lavori)

Tra i requisiti è stato inserito il possesso di laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.



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