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DETTAGLIO NEWS

Interpello n. 4/2023 sul numero di RLS
(del 28 06 2023)

È stato posto alla Commissione degli Interpelli un quesito relativo all’interpretazione dell’articolo 47, commi 2 e 8 del Testo Unico, in particolare in merito al caso in cui un’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso di una catena di supermercati, sia obbligatoria la nomina di un RLS per ogni unità produttiva o se il numero minimo degli RLS dipenda dal numero di lavoratori occupati.

La Commissione ha chiarito che la normativa vigente stabilisce espressamente che per ogni azienda o unità produttiva sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e precisa inoltre che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero di lavoratori impiegati.



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