L’INAIL, con circolare n. 23 del 1° giugno 2023, ha precisato i termini della tutela assicurativa per i lavoratori eletti o designati quali Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Nella circolare, premesso che dal punto di vista assicurativo l’aspetto che rileva è il diritto del rappresentante di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, lo stesso sarà sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria per tutti i lavoratori. Pertanto, gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro, e quindi sono compresi nella tutela assicurativa. |