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Tracciabilita' dei rifiuti
(del 07 06 2023)

Con decreto del Ministro dell’Ambiente del 4 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio, sono state definite le modalità di funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, denominato RENTRI, oltre ai modelli e formati del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti.

In particolare, sono tenuti ad iscriversi al RENTRI:

a)       Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

b)      I produttori di rifiuti pericolosi;

c)       Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

d)      I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

e)      I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del Decreto Legislativo 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (si tratta delle imprese e degli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e quelli derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione di acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie); nello specifico, il richiamo ai soggetti obbligati alla comunicazione annuale esclude coloro che da tale obbligo sono esonerati, e quindi gli imprenditori agricoli con un volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (qualora non siano comunque tenute ad iscriversi quando obbligati come produttori) e, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti.

In merito alle tempistiche di iscrizione, è previsto un termine di 18 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, di 24 mesi per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti e di 30 mesi per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.



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