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Modifiche al Testo Unico sul lavoro
(del 05 05 2023)

Con l’entrata in vigore del decreto-legge in materia di lavoro vengono introdotte anche alcune novità in materia di sicurezza, in particolare sono state apportate alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008.

In primo luogo, all’articolo 18, dedicato agli obblighi dei datori di lavoro, in materia di nomina del medico competente, è stato specificato che la stessa è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal decreto, anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.

Per i componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi è ora previsto che essi devono utilizzare anche le opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, oltre che le attrezzature di lavoro in conformità al titolo III.

Per il medico competente è ora previsto che, in occasione delle visite di assunzione, richieda al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e che tenga conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità; inoltre, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti richiesti, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il periodo nel quale debba essere sostituito, evitando in tal modo che possa venir meno, anche solo per un periodo, la sorveglianza sanitaria.

In tema di formazione, alla Conferenza Stato – Regioni è ora attribuito, nell’ambito della revisione degli accordi (che avrebbe dovuto essere effettuata entro il 30 giugno 2022), anche il fatto di garantire il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Inoltre, i soggetti incaricati delle verifiche periodiche delle attrezzature acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

Per i noleggiatori e concedenti in uso, è ora necessario acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione in uso dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni normative, dei soggetti individuati per l’utilizzo.

Sempre in tema di attrezzature, il datore di lavoro che faccia uso delle attrezzature che richiedano conoscenze particolari e, conseguentemente, una formazione specifica, deve provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico, in modo di garantire un uso idoneo e sicuro.



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