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Jobs Act Lavoro Autonomo e Lavoro Agile
(del 15 06 2017)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 14 giugno la legge 81 del 22 maggio 2017, nota come “Jobs act lavoro autonomo e smart working”, che detta “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

Oltre alle disposizioni in materia strettamente giuslavoristica, vi sono alcuni aspetti di interesse per la sicurezza e l’igiene del lavoro.

In primo luogo, l’articolo 10 prevede misure di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali, delegando il Governo  ad adottare entro un anno uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti principi:

a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione (si veda la definizione di lavoratore dettata dal Testo Unico);

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;

c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di sicurezza e salute negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;

d) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

Come si vede, l’intenzione del legislatore sembra essere quella non solo di semplificar gli adempimenti di sicurezza negli studi professionali, ma anche di rendere in qualche modo meno gravi le violazioni rilevate; soprattutto tale previsione non può che suscitare perplessità, quanto meno per il differente trattamento riservato agli altri datori di lavoro.

In materia poi di lavoro agile, l’articolo 22 è dedicato alla sicurezza sul lavoro, e stabilisce che il datore di lavoro deve garantire la sicurezza e la salute anche del lavoratore “agile” e a tal fine deve consegnare a lui e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, annualmente, un’informativa scritta che identifichi i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 

Inoltre il lavoratore “agile” è tenuto a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Su tali disposizioni si possono fare due brevi riflessioni: in primo luogo la relazione annuale di cui al primo comma sembra forse un po’ limitativa, riguardando unicamente i rischi connessi alle modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, che è cosa diversa rispetto a tutti i rischi della mansione svolta dal lavoratore; in secondo luogo, la locuzione  del secondo comma sembra far riferimento più al coordinamento di cui all’articolo 26 per i lavori in appalto che agli obblighi del lavoratore di cui all’articolo 20 del Testo Unico, ma il lavoratore in questione è comunque un lavoratore dell’azienda, e quindi gode degli stessi diritti di protezione, che potranno essere diversamente declinati in base alla diversa modalità di svolgimento della prestazione, ma che sicuramente non potranno essere minori.




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